Lo Statuto

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita l’associazione denominata: “Associazione A.R.C.A. Volontari in Hospice ODV (Assistenza, Ricerca e Cura degli Ammalati di forme croniche, evolutive e irreversibili)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. La denominazione associativa verrà automaticamente integrata con l’acronimo ETS (Ente Terzo Settore) alla data di iscrizione nel R.U.N.T.S. come previsto dalla circolare Ministero del Lavoro 20/2018.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Giussano (MB) Via Fermi n. 2 e la sua durata è illimi-tata. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende attuare, nell’ambito del territorio nazionale, iniziative e programmi gratuiti, finalizzati all’assistenza socio sanitaria organizzata degli ammalati affetti da malattie croniche evolutive ed irreversibili in fase terminale.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno   2001, e   successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare l’associazione si propone di:

  • promuovere il volontariato,
  • sviluppare rapporti di collaborazione con unità operative di cure palliative,
  • sviluppare rapporti di collaborazione, con gli Enti interessati, finalizzati alla realizzazione e alla gestione di Hospice,
  • promuovere iniziative, studi ricerche di particolare interesse sociale, corsi di formazione e aggiornamento,
  • stabilire relazioni scientifiche, culturali e di collaborazione con associazioni ed enti, pubblici e privati, nazionali e internazionali,
  • promuovere interventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in:

  • Fondatori
  • Ordinari
    • Volontari
    • Non volontari
  • Onorari

5. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7– Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

3. Il Consiglio direttivo determina annualmente il contributo minimo da versare per ciascuna categoria di soci.

4. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

5. Ciascun associato ha diritto:

  • di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  • di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  • di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.
  1.  

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

  • rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
  • attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo associativo;
  • versare la quota associativa secondo l’importo stabilito da consiglio direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, mancato versamento del contributo associativo, scioglimento o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
4. Il mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi comporta l’esclusione del socio.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
6. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
7. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l’organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  • eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  • eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il programma di attività e il preventivo economico;
  • approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
  • deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  • deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  • approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  • deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. Le convocazioni avvengono mediante affissione, nella sede operativa di A.R.C.A presso l’hospice, tramite lettera/posta elettronica e mediante pubblicazione sul sito dell’associazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza in prima convocazione, di apposito avviso contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. Inoltre, l’avviso di convocazione può essere diffuso attra-verso gli organi locali di informazione.

Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega, più della metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il nu-mero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggio-ranza dei voti presenti.
2. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. I voti sono espressi in forma palese, fatto salvo il caso in cui riguardino persone, in tale ipotesi si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
7. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e tra-scritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Il consiglio direttivo è composto da nove membri:

  • Quattro in rappresentanza dei soci che operativamente svolgono attività di volontariato presso l’U.O.C.C.P. dell’Ospedale di Giussano (Hospice);
  • Quattro in rappresentanza dei soci non volontari;

eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal Regolamento per le elezioni degli organi direttivi e di controllo;

  • Dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice dei Volontari in carica.

5. Il Consiglio Direttivo può chiedere, su indicazione del Presidente o di almeno tre Consiglieri al Direttore dell’U.O.C.C.P. in carica, di partecipare ad una o più sedute del Consiglio, senza diritto di voto, al fine di supportare l’Organo direttivo nella collaborazione, prevista tra gli scopi associativi, con l’unità operativa di cure palliative.
6. Sempre in ossequio ai medesimi fini il Direttore dell’U.O.C.C.P. in carica, quando lo riterrà opportuno, dietro sua semplice richiesta al Presidente, dovrà essere sentito dal Consiglio nella prima seduta utile.
7. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
8. Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina il suo Presidente e il suo Vice Presidente, scelti tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea, determinandone attribuzioni e poteri.
9. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio procede alla reintegrazione mediante surroga con il primo candidato non eletto tra le liste del Consigliere di-missionario. Nel caso venga a decadere oltre la metà dei Consiglieri eletti dall’assemblea, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea; ad esso spetta di curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, la predisposizione del bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’associazione e del bilancio preventivo.
2. Inoltre ha facoltà di:

  • Istituire delegazioni di A.R.C.A. in altri comuni;

  • Nominare un responsabile medico dell’associazione;

  • Nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio;

  • Delegare i propri poteri ad uno o più membri, stabilendo i limiti della delega, comunque con esclusione dei poteri in materia di soci, bilancio, beni immobili, diritti immobiliari.

3. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
4. L’avviso di convocazione, spedito almeno dieci giorni prima da quello fissato per l’adunanza, o, in caso di urgenza, spedito almeno il giorno prima con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, de-ve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. Se collegiale, nella prima riunione dell’organo di controllo viene nominato il Presidente al suo interno.
3. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  • il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione

2. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:

  • fondo di dotazione iniziale;
  • contributi associativi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  • altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l’anno successivo determinando, contestualmente, l’ammontare della quota sociale annua e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre.
3. Entro il 30 aprile successivo alla fine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e la propria relazione sull’attività dell’associazione, per sottoporli entrambi all’approvazione dell’assemblea entro i trenta giorni successivi.
4. L’associazione non distribuisce, né direttamente né indirettamente, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale e riserve. Utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
5. Il bilancio resta depositato presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione dei soci e dei soggetti che abbiano di-sposto elargizioni a favore dell’associazione.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Scioglimento dell’associazione

1. Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, è deliberato dall’assemblea in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. L’assemblea delibera sulla messa in liquidazione dell’associazione e nomina uno o più liquidatori.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.